Tra
La Provincia di Perugia con sede in Perugia, c.f. 00443770540 d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentato/a dal Direttore d’Area – Area Lavoro Formazione Istruzione – Dott. Bei Adriano;
e
Confapi Perugia, con sede legale in Perugia, Via B. Simonucci, 3 – Ponte San Giovanni – P.I. 02317920540, rappresentata dal Dott. Guido Perosino, nato a Alba (Cn) il 25/08/1956 c.f. PRSGDU56M25A124Y ;
e
L’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Aldo Capitini – Vittorio Emanuele II” con sede legale in Perugia, Viale Centova, n. 4, Codice Fiscale 94127120544, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Isabella Giovagnoni, nata a Perugia il 26/07/1953, c.f. GVGSLL53L66G478K;
Premesso
che al fine di agevolare le scelte professionali dei giovani mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall’art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi art. 1 comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
che la presente Convenzione dà seguito ed attuazione al Protocollo d’intesa tra Confapi Perugia e Provincia di Perugia per lo svolgimento di attività formative di tirocini di giovani diplomati presso le imprese associate Confapi Perugia sottoscritto in data_____________;
Si conviene quanto segue:
Art.1
Ai sensi dell’art.18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, Confapi Perugia si impegna a promuovere presso le aziende associate l’attivazione di progetti di tirocini di formazione ed orientamento su proposta della Provincia di Perugia ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142/1998.
Obiettivo del periodo di tirocinio è l’applicazione pratica da parte dello studente delle nozioni apprese nei corsi di insegnamento scolastico.
Art.2
L’Istituto tecnico commerciale “A. Capitini” si impegna a comunicare periodicamente a Confapi Perugia, gli elenchi dei propri diplomati che verranno segnalati alle aziende ad essa associate.
Art.3
Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. Tuttavia – ai fini del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – il “tirocinante” è equiparato al “lavoratore”, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 .
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento sarà strutturata come segue:
- Il progetto di tirocinio, con il relativo percorso didattico, verrà predisposto, dall’Istituto tecnico commerciale “A. Capitini”, da Confapi Perugia e d’intesa con l’azienda ospitante. L’Istituto tecnico commerciale “A. Capitini” stesso in collaborazione con Confapi Perugia, inoltre, coordinerà i tutori, verificherà la metodologia didattica più appropriata e provvederà alla supervisione in ordine alle valutazioni finali, circa le attività svolte dai tirocinanti, per il rilascio delle dichiarazioni di competenza.
- L’Istituto tecnico commerciale “A. Capitini” designerà un tutor in veste di responsabile didattico-organizzativo
- La Provincia di Perugia indicherà il proprio referente.
- Il soggetto ospitante indicherà un proprio responsabile aziendale che avrà il compito di indirizzare e seguire ciascun tirocinante per tutto il periodo programmato nonché di collaborare con il l’Istituto tecnico commerciale “A. Capitini” per la redazione delle valutazioni finali.
Per ciascuna richiesta di tirocinio proveniente dalle aziende associate a Confapi Perugia, in base alla presente Convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante;
- la denominazione dell’impresa e del legale rappresentante della stessa;
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- le modalità di accoglienza del tirocinante con specifico riferimento alle azioni, rivolte al tirocinante stesso, di: informazione - formazione - addestramento, previste dalle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- obiettivi, durata e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
Art.4
Il tirocinio formativo attuato con il rispetto della normativa in materia (L. 196/97 e D.M. 142/98) avrà una durata massima di 4 mesi, elevabile fino a 6 mesi per profili professionali medio-alti.
Art. 5
Il soggetto ospitante è tenuto al rispetto anche nei confronti del tirocinante degli obblighi previsti dalle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 6
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Art.7
Il soggetto ospitante assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto ospitante) ed al soggetto promotore.
Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
Art.8
La presente Convenzione Quadro ha durata di tre anni dalla stipula e sarà rinnovata, alla scadenza, per altri tre anni. La parte che intende recedere da esso deve comunicare la volontà di recesso mediante lettera raccomandata da inviarsi agli altri contraenti entro tre mesi dalla scadenza.
La presente Convenzione Quadro si attua nel rispetto della Legge n. 125/91 sulle pari opportunità tra uomini e donne nel mercato del lavoro.
Perugia,________
Firma per Confapi Perugia ________________________________________________
Firma per l’Istituto Tecnico Commerciale “A. Capitini”________________________________
Firma per la Provincia di Perugia ________________________________________________ |